Questa azione è disciplinata dall'art. 1492 c.c., in tema di vizi della cosa venduta. La norma di riferimento così recita: "Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo , salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi , il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo". Come per l'art. 1489 cod. civ., anche nella garanzia per i vizi della cosa venduta il compratore può scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo". Come per l'art. 1489 cod. civ., anche nella garanzia per i vizi della cosa venduta il compratore può scegliere fra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo. Normalmente spetta a lui questa scelta perché è il soggetto danneggiato. |
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